Quando ci si separa aumentano i costi, si moltiplicano le voci di spesa, bisogna far fronte ad una nuova gestione economica domestica.
Anche avviare una causa di separazione o difendersi in un giudizio di divorzio richiede una necessaria assistenza tecnica che ha dei costi effettivi.
Ma in determinate condizioni le spese dell’assistenza legale vengono sostenute dallo Stato, vediamo quando.
Il Patrocinio a spese dello Stato, comunemente chiamato Patrocinio gratuito, è un istituto pensato proprio a garantire il diritto di difesa, che è un diritto costituzionalmente garantito, in tutti gli ambiti del diritto, quello civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.
In cosa consiste?
La parte ammessa al patrocinio non dovrà sostenere le proprie spese di lite che saranno dunque coperte dall’erario o non sono dovute
Questo istituto consente alle persone non abbienti:
- Di agire in giudizio: di avviare, ad esempio, un procedimento contenzioso, per lo scioglimento di un matrimonio o di una unione civile, o per la regolamentazione dei rapporti genitoriali (per i genitori non coniugati).
- Di difendersi in un giudizio: di costituirsi in un procedimento che è stato avviato da altri e sostenere le proprie difese, anche proponendo domande nuove
- Ma può essere richiesto solo quando non c’è un accordo?
No, si può chiedere, ad esempio, in caso di separazione consensuale.
Chi ne ha diritto, quali sono i requisiti?
Questo è istituto è pensato per sostenere le persone (in generale cittadini italiani, comunitari, stranieri o apolidi residenti in Italia) senza o con basso reddito
- ma Attenzione: anche in una famiglia con un alto tenore di vita è possibile usufruire del beneficio, vediamo in quali condizioni
Requisiti
- Per essere ammessi al beneficio bisogna avere un reddito imponibile annuo, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad euro 11.746,68 (importo che viene aggiornato ministerialmente in base agli indici ISTAT)
- Si considerano tutti i redditi percepiti ai fine delle imposte del reddito IRPEF (ad esempio, reddito di lavoro, pensione, contributo al mantenimento per la moglie, assegno divorzile), e si tiene conto anche dei redditi esenti dall’imposta IRPEF.
- Si considera anche il reddito di cittadinanza tra i redditi? Si, secondo l’Agenzia dell’Entrate, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, (introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26). Per approfondire qui la risposta dell’Ente
- Si sommano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i conviventi, anche non parenti (ad esempio, i redditi del figlio lavoratore convivente si sommano a quelli della madre che presenta la richiesta di Patrocinio per avviare il giudizio di divorzio, così come a quest’ultima si sommano i redditi del nuovo compagno convivente). In questo caso i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- Si considera solo il reddito di chi presenta la richiesta, e quindi NON si cumulano i redditi degli altri componenti, quando oggetto della causa sono diritti personalissimi (ad esempio, inerenti allo status, al nome, all’integrità fisica)
- Si considera solo il reddito di chi presenta la richiesta, e quindi NON si cumulano i redditi del nucleo familiare, quando i componenti hanno interessi confliggenti nella causa (ad esempio, i redditi del marito non si sommano ai redditi della moglie che presenta la richiesta di Patrocinio per avviare il giudizio di divorzio, così come non si sommano i redditi dei genitori non coniugati, in una causa relativa ai figli)
- Nei procedimenti di separazione consensuale i redditi del richiedente si sommano a quelli del coniuge? No, gli interessi dei coniugi si considerano confliggenti anche se si trova un accordo, quindi i redditi non si sommano anche nel procedimento di separazione consensuale
- Se cambiano i redditi cosa bisogna fare? Attenzione, si è obbligati a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della richiesta e, se i limiti di reddito saranno superati, il beneficio sarà revocato
- Le ragioni per cui si chiede il Patrocinio devono essere non manifestamente infondate; sarà necessario specificare:
- i riferimenti (numero di ruolo, sezione, giudice) del procedimento, se già incardinato, a cui si riferisce la richiesta
- le sommarie argomentazioni in fatto ed in diritto per la valutazione di non manifesta infondatezza della richiesta che si intende far valere
- la relativa documentazione (ad esempio, il ricorso che è stato notificato)
Ci sono costi che bisogna comunque sostenere?
-
- Sono coperti tutti i costi del giudizio relativi alla propria assistenza legale, dall’inizio alla fine
- Resta esclusa l’attività stragiudiziale: La consulenza, ad esempio in tema di rapporti genitoriali, per conoscere i propri diritti, è coperta dal patrocinio a spese dello Stato?
No, non è compresa. Le consulenze e le altre attività autonome al giudizio sono escluse.
Come si sceglie l’avvocato o l’avvocata?
- Si può scegliere il difensore tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati tenuti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati
- Il proprio legale di fiducia potrebbe essere iscritto o disponibile a seguire la vicenda con il patrocinio a spese dello Stato una volta iscritto negli appositi elenchi.
- Non è obbligatorio scegliere un legale presso il distretto in cui si sta avviando o è già incardinata la causa
Come si prepara la domanda e dove presentarla?
L’interessato deve sottoscrivere la domanda
- Deve essere indicato subito il nome del difensore? No, non è necessario, il difensore, potrà essere scelto anche successivamente
- È possibile cambiare difensore? Si, il difensore può essere sostituito e non si deve depositare una nuova domanda
L’interessato o in alternativa il difensore scelto, depositano la richiesta.
Lo Sportello per il Cittadino, istituito nella maggior parte dei Tribunali, fornisce tutte le informazioni per la complicazione della domanda.
Presso alcuni Ordini la domanda deve essere presentata telematicamente dal difensore.
- Attenzione: la richiesta dovrà essere presentata il prima possibile perché sarà coperta solo l’attività successiva alla presentazione della domanda; dovrà quindi essere depositata prima o durante il procedimento, non al suo termine.
- La richiesta viene presentata presso la Segretaria del consiglio dell’Ordine degli Avvocati dove ha sede il giudice presso cui pende o deve essere avviato il giudizio.
- La domanda viene valutata dal Consiglio dell’Ordine. L’ammissione al patrocinio verrà poi comunicata all’interessato, o al legale se indicato nell’istanza.
- In caso di rigetto della domanda è possibile presentare opposizione
Quale documentazione occorre?
Alla richiesta, che è scaricabile sui siti dei Tribunali o degli Ordini, devono essere allegati:
- certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza del richiedente (da fare presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza);
- in alternativa un’autocertificazione
- copia del codice fiscale e di un documento di identità̀ (carta d’identità̀, passaporto, patente di guida) del richiedente;
- copia del codice fiscale di tutti gli altri membri del nucleo familiare;
- copia del modello CUD o della dichiarazione fiscale relativo all’anno precedente dell’interessato e di tutti gli altri membri della famiglia
- non è ammesso l’ISEE
- in mancanza di reddito sarà necessaria un’autodichiarazione attestante la mancanza di reddito con riferimento all’anno precedente
- i cittadini di un paese non appartenente all’Unione Europea dovranno allagare una certificazione dei beni intestati presenti all’estero dell’ambasciata o del consolato. Per alcuni Ordini può essere sufficiente una autocertificazione
- Contattare lo Sportello del Cittadino presso il Tribunale di riferimento per accertarsi sulla documentazione necessaria
Chi decide sulla richiesta?
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati decide, in via anticipata e provvisoria, se accogliere l’istanza di ammissione.
Il provvedimento provvisorio è comunicato alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.
Successivamente, il giudice della causa potrà confermare il provvedimento di ammissione, in costanza di requisiti, o diversamente revocarlo (ad esempio se il massimale reddituale è stato superato).
Revoca del beneficio, alcune ipotesi
- Una nuova convivenza può far perdere il beneficio?
Si, se il reddito del/lla convivente sommato al reddito dell’interessato/a supera il massimale reddituale il beneficio può essere revocato.
- Un nuovo lavoro può far perdere il patrocinio a spese delle Stato?
Si, se il reddito percepito è maggiore del reddito massimo indicato
- Se, durante la causa si avvia un nuovo lavoro, o una convivenza, da quando il patrocinio viene meno? Si perde la copertura per tutta la durata della causa?
Il beneficio può essere revocato, ma la revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del giudice, quindi, con incide sull’attività pregressa che sarà coperta dallo Stato.
- Il patrocinio viene revocato dal principio nel caso in cui sia accertato che i requisiti reddituali erano errati o falsi.
Avv.ssa Valentina Pontillo, familiarista e mediatrice familiare
Riferimenti normativi
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002 e successivi aggiornamenti