Salute Psicologica

A porte chiuse: quello che viene detto dietro la porta dello psicologo rimane lì

L’importanza del segreto professionale e le occasioni in cui può essere interrotto

Iniziare un percorso psicologico può essere difficile. Ci si mette in gioco, si racconta ad una persona, inizialmente estranea, i pensieri e le emozioni più profonde. Narrazioni che fino a quel momento non hanno avuto modo o la forza di essere espresse. Segreti familiari, cose di cui magari ci si vergogna. Tutto questo avviene per il fatto che esiste il segreto professionale. Il dovere professionale di riservatezza dello psicologo è uno dei pilastri della relazione terapeutica. Senza la garanzia della privacy, non è possibile stabilire la fiducia tra paziente e terapeuta e la terapia semplicemente non sarebbe efficace.

La necessità del segreto professionale

Articolo 11: Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate […]

Il codice deontologico degli psicologi ha al suo interno diversi articoli inerenti al segreto professionale. Condizione sine qua non per permettere la libertà di espressione della persona che richiede la consulenza/terapia. È un principio cardine che consente alle persone di condividere i propri pensieri e sentimenti in uno spazio sicuro senza timore che fonti esterne lo scoprano. Come clinici è nostro compito fornire aiuto e supporto in un ambiente privato e non giudicante in cui ci si possa esprimere senza remore.

Cosa succede se si rompe la fiducia?

Rompere la fiducia tra professionista e paziente non solo va contro il codice etico, ma danneggia anche il benessere e la tranquillità di affidarsi al percorso terapeutico. Chi richiede una consulenza/terapia ha bisogno di sentirsi sicuro e protetto nel discutere argomenti, esperienze ed emozioni sensibili con lo psicoterapeuta. La fiducia della persona ha un valore inestimabile nel promuovere la sua guarigione e crescita. Questa fiducia ci consente di costruire relazioni forti e significative e di progredire verso un risultato più positivo. Senza la sicurezza di riservatezza, il trattamento psicologico potrebbe avere meno successo, poiché i clienti potrebbero sentirsi a disagio nell’aprirsi e discutere questioni personali con la loro terapeuta.

In quali casi decorre l’obbligo del segreto professionale?

La persona è libera di acconsentire al rilascio di informazioni circa la sua presa in carico in un servizio o da un professionista privato e che l’andamento del suo percorso possa essere condiviso con familiari o altre figure.

Articolo 12: Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13: Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Ci sono anche situazioni in cui il terapeuta può deliberatamente decidere di divulgare informazioni presentate in seduta se queste presuppongono un grave pericolo per la vita della persona o di altri. Ad esempio una forte ideazione suicidaria, o violenza sessuale. Il fatto che il terapeuta abbia il diritto di poterlo fare non implica che succederà, in quanto il professionista deve comunque lavorare in ottica di tutela della salute psicologica del soggetto.

E in casi di minori?

Il segreto professionale vale anche per i minorenni. Un promemoria: lo psicologo non può svolgere colloqui con i minori se non con il consenso di entrambi i genitori, per cui sicuramente i genitori sono al corrente che il ragazzo sta svolgendo degli incontri. Il contenuto degli incontri rimane però segreto, al pari degli adulti, e lo psicologo concorda con il minore cosa riferire ai genitori rispetto a quanto emerso.

Per concludere

Sentitevi liberi di aprirvi nello spazio terapeutico. È un luogo sicuro e non giudicante. Il team di Mama Chat è disponibile per un orientamento gratuito via chat oppure prenotando una seduta di video-terapia a prezzo agevolato.

Dott.ssa Margherita Hassan, psicologa e psicoterapeuta del team Mama Chat

 

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